A tutto il personale scolastico

All'Albo

Al DSGA

Comunicazione n. 368

 

 

Oggetto: Attuazione disposizioni D.L. 111/2021 e nota MI n. 1237 del 13/08/2021, nota MI n.1260 del 30/08/2021. Dovere di possesso ed esibizione della Certificazione verde COVID-19 Green Pass (GP).

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 e alla nota 1260 del 30/08/2021, si comunica il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso delegato hanno il dovere di effettuare la verifica della certificazione verde COVID-19 mediante l’App VerificaC19 installata su un dispositivo mobile.

L’app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, abilita gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19”.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Ove necessario, è possibile richiedere l’esibizione del documento di identità.

Ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre soltanto esibire il QRCode, nessuna copia del GP dev’essere inviata o consegnata agli uffici. Tutta la procedura è istruita nel piano rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la

certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Nella “… ordinaria procedura di verifica” della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare tre tipologie di risultati:

  • schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
  • schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
  • schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura. 

I soggetti delegati dal Dirigente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’Istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione, con le esclusive tipologie di risultati a schermata verde o azzurra.

Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio, il personale è invitato a lasciare l’istituto e la conseguente assenza è considerata “assenza ingiustificata”. Resta fermo che detto personale è comunque tenuto a comunicare la propria assenza come di consueto.

Nel caso in cui il certificato verde non sia valido, non sarà consentito l’ingresso a scuola e l’interessato non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza e troverà applicazione la procedura prevista dalla normativa vigente:

  • Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
  • All’applicazione della sanzione si aggiunge l’assenza conseguente alla non ammissione in servizio che è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
  • Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

Si invita tutto il  personale in indirizzo a leggere attentamente la circolare ministeriale del 13 agosto 2021, anche in relazione alle conseguenze concernenti il mancato possesso del Green Pass.

Nelle more di ulteriori disposizioni che dovessero pervenire dagli organi competenti, dal giorno 1 settembre 2021 l’ingresso a scuola sarà consentito solo previa esibizione del Green Pass all’ingresso.

L’ingresso dedicato al personale è il Varco B (ingresso principale LAS) e il varco D (ingresso principale dell’istituto). All’ingresso dovrà essere dimostrato il possesso ed esibito il Green Pass all’operatore incaricato (collaboratore scolastico, Assistente Amministrativo addetto, Collaboratori del dirigente …).

Nel caso in cui l’applicazione non rilevasse la regolarità del Green Pass, la persona non potrà accedere ai corridoi e ai locali della scuola e sarà invitata ad allontanarsi dall’istituto. L’operatore, di tale evenienza, darà comunicazione agli uffici di dirigenza.

#insiemecelafaremo

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                 Prof. Fabio GIONA

   
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