Comunicazione n°363

Ai docenti

Al Personale ATA

Alle famiglie e  agli  studenti

Al DSGA

All'albo online

 

 

Scopo della presente nota è offrire all’utenza dell’IIS BRAGAGLIA indicazioni per una ripartenza in presenza e in sicurezza dell’anno scolastico 21/22. Restano fermi i riferimenti normativi e legislativi in continuo aggiornamento, consultabili nella specifica area web del Ministero dell’Istruzione e richiamati nella comunicazione nr. 362 del 20/08/2021 a cui si rinvia per gli approfondimenti del caso.

In particolare

“…Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,…” il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’articolo 1, comma 6 introduce, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass) per tutto il personale scolastico. La norma in questione definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

Nella nota MI 1237 del 13/08/2021 si legge che

… la certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto, infatti, che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”.

Si rende noto, al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, (che) deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Si precisa che i medici di base possono rilasciare la certificazione di esenzione dal vaccino solo se operanti nell’ambito della campagna di vaccinazione.

Il decreto-legge n. 111/2021, prevede i che “i dirigenti scolastici” sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (D.L.11/2021 Art.1 comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ”.

Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

Fatti salvi i casi di controindicazione permanente o temporanea al vaccino, opportunamente certificati dalle competenti autorità sanitarie e acquisiti agli atti, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del decreto n. 11 del 6 agosto 2021 per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Si crea una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si confida in una attiva e collaborativa partecipazione di tutti i soggetti, ognuno per la parte di responsabilità.

Prepariamoci alla ripartenza con fiducia, verso  una serena ritrovata socialità.

 

#insiemecelafaremo

Il dirigente scolastico 

prof. Fabio Giona

 

   
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